Ogni grande traguardo viene raggiunto a partire da piccoli passi. Abbiamo iniziato condividendo una visione e l'abbiamo portata avanti. Ora la stiamo trasformando in una realtà sempre più grande.
Siamo molto di più di un semplice gruppo di appassionati. Ci consideriamo una grande famiglia con una visione in comune, determinati a usare passione e capacità per fare la differenza.
I nostri valori
Perché affidarsi proprio a noi? Perché la nostra è molto di più di una scuola, è un gruppo di persone con la stessa passione che condividono gli stessi valori.
Statuto
ART. 1
È costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Wild Eagles” in breve “A. S. D. Wild Eagles”
ART. 2 (sede)
L'Associazione ha sede in Montereale (AQ), via Montereale snc, CAP 67015.
L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.
ART. 3
L'Associazione non ha scopo politico né di lucro. L’Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
ART. 4 (durata)
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all’art. 12.
ART. 5 (oggetto)
L'associazione ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nel settore delle attività sportive l’associazione si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive:
- La promozione, la crescita e la divulgazione della cultura nordamericana attraverso l’organizzazione di eventi quali: convegni, festival, workshop, fiere e mostre, competizioni nazionali e internazionali di livello amatoriale e agonistico, stage e seminari propri e per conto di altri enti legati alle danze country western, alla musica Country, alle discipline sportive collegate, nonché attività ludico ricreative per bambini, anziani e disabili.
- Promozione e organizzazione di eventi finalizzati alla diffusione dell’ “American Style” spaziando in tutti i contesti relativi allo stile di vita.
- La promozione, la diffusione, il coordinamento, lo sviluppo e la pratica della danza sportiva e delle discipline sportive collegate e di ogni altra attività sportiva anche a scopo formativo, didattico e ricreativo. L’associazione ha per scopo, altresì l’acquisizione, la gestione o la locazione di strutture attrezzate idonee alla pratica delle discipline della danza sportiva e di ogni altra attività sportiva.
- Organizzazione, avviamento e gestione di corsi di formazione sportiva ai fini del conseguimento dell’attestato di: Maestro di Ballo, Giudice di gara, Operatore Sportivo, Educatore Sportivo e Istruttore Sportivo.
- Coordinare i Maestri, i formatori, gli educatori e tutti gli operatori del settore Country Western ai fini dell’accrescimento e dello sviluppo della danza country e delle attività sportive collegate.
- L’Associazione potrà, svolgere, altresì, attività accessorie che si considerano integrative e funzionali rispetto allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’associazione potrà, inoltre, reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Tra gli scopi dell’Associazione rientrano anche: - La promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate. - L'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport di cui al presente articolo. - Organizzare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. - La promozione, la diffusione, il coordinamento, lo sviluppo e la pratica della danza in genere, in modo esemplificativo ma non esaustivo, come la Danza Sportiva (anche paraolimpica), Danza Coreografica, Danze Nazionali e Internazionali, Danze Accademiche o Street Dance e delle discipline sportive a esse collegate. L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I. La Associazione intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive, anche paralimpiche, riconosciuti dal CONI e dal CIP. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell’Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
ART. 6
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’associazione potrà svolgere l’attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.
ART. 7 (entrate)
I proventi dell'associazione sono costituiti: - dalle quote associative annuale degli associati deliberate dall’assemblea; - dalle quote di iscrizione dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo; - dalle quote e/o dei contributi di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo; - dai proventi derivanti della organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali; - dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; - dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti e a terzi; - da eventuali contributi straordinari degli associati; - da eventuali attività di raccolta fondi - da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi; - da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
ART. 8(divieto di distribuzione utili)
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 9 (associati)
Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in Italia, compresi i minori di età. L'associazione è composta: - dagli associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione; - dagli associati onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda; - dagli associati ordinari i quali sono ammessi a domanda controfirmata da almeno un membro facente parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso. Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.
ART. 10 (diritti)
Tutti gli associati hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall’art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario. Ogni associato ha diritto a un voto. La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.
ART. 11 (organi sociali)
Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.
ART. 12 - ASSEMBLEA
L'assemblea degli associati è sovrana. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo. Rientrano nella competenza dell'assemblea: - la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (assemblea ordinaria); - le modifiche dello statuto (assemblea straordinaria); - la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori (assemblea straordinaria); tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti. Le delibera dell’assemblea straordinaria sono valide con il voto favore di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della Associazione.
ART. 13 (convocazione)
L'assemblea è convocata: - dal Presidente in carica; - dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario; - a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative. La convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec, al recapito, risultante dal libro degli Associati e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell’informazione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia. La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. I consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. I poteri di amministrazione potranno essere attribuiti ai consiglieri, sia invia congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti ai consiglieri in via congiunta. La revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto. É fatto divieto agli amministratori dell’associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.
ART. 15 (poteri)
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.
ART. 16 (quota sociale)
La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è soggetta a rivalutazione.
ART. 17 (Prestazioni dei volontari)
L’Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall’art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall’art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.
ART.18 (Tesserato)
Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell’ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l’associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpici. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
ART. 19 (scioglimento)
In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.